Vi siete mai chiesti che tipo di pelle riveste la poltrona o che di quali materiali è composto il manufatto antico che avete deciso di vendere? Se non avete mai pensato a questo aspetto è il momento di farlo, soprattutto quando, ad acquisto avvenuto, ci sarà un esportazione. È necessario informarsi, per far si che l’oggetto spedito arrivi al destinatario finale nel rispetto della legge e passando senza intoppi i controlli doganali. Tra le tante procedure, ce n'è una dedicata proprio al controllo dei tipi di materiale dei manufatti commercializzati, con particolare attenzione verso quelli derivanti da specie animali o vegetali.
Nel mercato dell’arte e dell’antiquariato ci sono opere e oggetti antichi che risalgono a epoche passate in cui si utilizzavano materiali preziosi come l’avorio, il corallo, pelli di animali rari e legni di alberi tropicali. L’interesse dell’uomo verso pezzi unici ed eccezionali non è una novità. Ad esempio nel Cinquecento i collezionisti più facoltosi esponevano i loro pezzi più straordinari in una camera chiamata “la stanza delle meraviglie” (dal tedesco Wunderkammer) in cui non mancavano coralli, animali impagliati, zanne e molto altro.
Oltre al collezionismo c’erano anche altre attività come l’industria della moda, il settore alimentare, l’industria cosmetica e farmaceutica, che facevano uso di tali rarità nel loro processi produttivi. Soltanto nella prima metà del Novecento iniziò a diffondersi una maggiore consapevolezza: lo sfruttamento commerciale di alcune di queste specie stava favorendo la loro progressiva estinzione.
Per questo motivo il 3 marzo 1973 venne firmata a Washington una Convenzione sul commercio internazionale di specie della fauna e della flora in via d’estinzione (CITES), che ne regola la vendita e il trasporto. Essa è ufficialmente entrata in vigore il 1° luglio nel 1975 e il suo obiettivo è quello di “garantire che il commercio internazionale di animali e piante selvatiche sia legale, sostenibile e tracciabile e non minacci la sopravvivenza delle specie in natura.” In altre parole, si intende proteggere animali e piante a rischio di estinzione.
Grazie alla CITES è stato istituito un sistema di permessi e certificati. Ogni Stato Membro applica i principi della Convenzione tramite dei Regolamenti comunitari e stabilisce una o varie Management Authority (Autorità di gestione) che si occupano del rilascio dei certificati CITES. Per sapere a quale ente rivolgersi in ogni Stato basta consultare il seguente sito. Il permesso CITES va presentato agli uffici doganali dei Paesi interessati allo scambio. Esso copre l'importazione, l'esportazione, la riesportazione e lo sbarco dall'alto mare di animali e piante, viventi o morti, e di loro parti e derivati. La Convenzione ha pubblicato degli elenchi (consultabili nella seguente Checklist) in cui sono stati inserite le specie protette per un totale di circa 36.000 esemplari. Dopo un’attenta valutazione le specie sono state divise in tre gruppi, (Appendice I, II e III) in base al grado di protezione di cui hanno bisogno. Nell’Appendice I, circa il 3% del totale delle specie, troviamo tutte quelle a rischio di estinzione e per loro vale il divieto di commercio internazionale. Possedere, vendere o acquistare questi specifici esemplari, parti di essi o anche solo prodotti ottenuti da essi è un reato in tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione. L’Appendice II raccoglie circa il 97% del totale delle specie (di cui 65% animali e 35% piante). Si tratta di esemplari, non necessariamente minacciati di estinzione, il cui commercio è regolamentato per evitare sfruttamenti che ne danneggiano la sopravvivenza. Possono estinguersi se il commercio internazionale non viene controllato. In questo caso è necessario ottenere il certificato internazionale CITES che ne permette il trasporto, la lavorazione e la commercializzazione. Infine nell’Appendice III troviamo circa l’1% del totale delle specie degli elenchi (di cui 95% animali e 5% vegetali). Queste specie vengono protette dai singoli Stati che ne regolano le esportazioni dai loro territori. Il controllo è meno restrittivo perché il rischio di estinzione è più basso rispetto alle specie dell’Appendice II ma viene richiesta comunque la cooperazione delle Parti per controllare il commercio internazionale. Grazie a questo lavoro di classificazione i commercianti possono controllare se, ad esempio, parti o derivati di piume, gusci di tartaruga, tassidermia, legni, corni di rinoceronte, pelli animali rientrano in una delle Appendici. Ogni anno vengono rilasciati oltre 1 milione di permessi CITES. Dal 2015 anche l’Unione Europea ha aderito e tutti coloro che importano/esportano verso Paesi extra UE esemplari di fauna, flora o loro parti e derivati devono controllare se essi rientrano o meno nella regolamentazione CITES.
Per il mercato dell’arte, del design e dell'antiquariato questo tipo di regolamentazione può rendere difficile vendere certi oggetti ed opere antiche per i divieti imposti dal CITES. Esiste però un’esenzione dai controlli valida per il cosiddetto antiquato “lavorato”. Se l’oggetto è stato acquistato prima del giugno 1947 e prima di tale data è stato "significativamente alterato dal suo stato naturale grezzo per gioielli, ornamenti, arte, utilità o strumento musicale" allora può’ essere esentato. La deroga vale anche in altri casi quali scambio di specie tra istituti scientifici, transito in Europa o commercio di esemplari considerabili effetti personali o domestici.
In conclusione, il commercio internazionale di manufatti composti da parti provenienti da esemplari animali o vegetali o loro derivati è controllato a dovere. Ogni giorno noi di Convelio ci occupiamo di certificati CITES, applichiamo i regolamenti, e esortiamo i nostri clienti a prestare la massima attenzione e a segnalarci i tipi di materiali presenti dei loro pezzi d’arte, design, antiquariato. Il contrabbando lo si combatte grazie ad uno sforzo collettivo, solo così assicureremo un futuro a tutte quelle specie di fauna e flora, rare e straordinarie, che abitano il nostro pianeta.